Uso del Timbro

Timbro

NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06/10/1993

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle professioni tecniche;
Visto il R.D. 11febbraio 1929 n. 274 che approva il Regolamento per la Professione di Geometra;
Vista la Legge 25aprile 1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo;

IL CONSIGLIO DEL COLLEGIO
delibera

  1. Ogni elaborato tecnico presentato da un geometra libero professionista a privati, Enti ed Uffici pubblici, dovrà essere autenticato e qualificato con l'apposizione del timbro attestante che il geometra firmatario dell'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'Albo professionale.
  2. Il timbro recherà, con la denominazione del Collegio Provinciale, il cognome e nome del professionista, il numero d'iscrizione all'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce. Il numero d'iscrizione non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.
  3. Il timbro sarà assegnato dal Presidente del Collegio, in dotazione al professionista che ne faccia richiesta e che risulti iscritto nell'Albo all'atto della consegna, dietro rimborso del costo del timbro.
  4. Il timbro professionale è realizzato e distribuito soltanto a cura del Consiglio del Collegio e costituisce, salvo documentati casi di furto e/o smarrimento, un elemento unico ed irripetibile.
    Ciò stante è espressamente vietata la riproduzione del timbro professionale, sono qualsiasi forma, pena l'esposizione, per i contravventori, a provvedimenti disciplinari ai sensi degli art. 11 e 12 del R.D. n. 274/1929.
    In caso di smarrimento o furto del timbro il professionista dovrà farne immediata denuncia alla Stazione dei C.C. nella cui giurisdizione è compreso il suo studio quindi, con copia della denuncia vidimata dagli stessi Carabinieri, darne subito notizia al Consiglio del Collegio al quale dovrà essere avanzata richiesta del duplicato del timbro.
  5. Il professionista che cessa di essere iscritto all'Albo per dimissioni o in seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà, all'atto della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione del provvedimento da parte del Collegio, riconsegnare il timbro
  6. Il professionista cancellato dall'albo, che non riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati.
  7. Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità giudiziaria a norma dell'art. 26 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.
  8. L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione nell'Albo del firmatario ed a respingerli quando manchino dei prescritti requisiti. Agli Enti stessi sarà trasmessa copia delle presenti norme col facsimile del timbro.
  9. Il presente regolamento entra in vigore l'01/01/1994

Chi appone firme di favore danneggia i colleghi e se stesso perdendo la propria dignità professionale. Il Consiglio del Collegio vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro del Collegio; cura che siano repressi l'uso illecito del titolo di Geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 5 della Legge 24 luglio 1923, n. 1395 e art. 37 del O. P R. 23 ottobre 1925 n. 2537.

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